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LE FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE NELLE DEMOCRAZIE: UNA TIPOLOGIA

Published online by Cambridge University Press:  14 June 2016

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Introduzione

Affrontando il tema delle consultazioni popolari dirette si pongono due problemi principali: perché tale tipo di processo elettorale è più usato in certi casi che non in altri e quali sono le conseguenze del ricorso ad esso sul sistema politico nel complesso. Rispetto al primo problema molti anni addietro, nel 1912, William E. Rappard sottolineava l'incoerenza degli avversari delle consultazioni popolari. Costoro, pur consentendo che le masse scelgano liberamente i loro rappresentanti, «fanno affidamento, per la loro sicurezza, sulle discrepanze che possono sorgere tra gli atti della maggioranza degli eletti e i desideri della maggioranza degli elettori». Rappard formulava, quindi, una previsione «In teoria … l'ulteriore estensione del controllo popolare mediante la legislazione diretta sembra inevitabile in tutti i paesi dove il suffragio universale prevale». È facile intuire che la previsione si basasse sulla conoscenza e l'analisi delle esperienze svizzera e statunitense. In altri Paesi, in quegli anni, si discuteva sulla opportunità di adottare forme di consultazione popolare come in effetti accadde con alcune costituzioni elaborate subito dopo la prima guerra mondiale, in primo luogo con la costituzione di Weimar.

Type
Saggi
Copyright
Copyright © Società Italiana di Scienza Politica 

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References

1 Rappard, W.E., The Initiative, Referendum and Recall in Switzerland , in «The Annals of American Academy», settembre 1912, p. 145.Google Scholar

2 Ibidem .Google Scholar

3 Lijphart, A., Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries , New Haven and London, Yale University Press, 1984, p. 197.Google Scholar

4 Butler, D. e Ranney, A., (eds.), Referendums. A Comparative Study of Practice and Theory , Washington, D.C., American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1978, pp. 221 ss.Google Scholar

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6 Lijphart, , op. cit. , p. 31.Google Scholar

7 Weber, M., Parlamento e Governo nel Nuovo Ordinamento della Germania ed altri scritti politici , Torino, Einaudi, 1982, p. 62. L'idea che le consultazioni popolari ostacolino il compromesso è largamente diffusa, Butler e Ranney scrivono che «I referendum per la loro intrinseca natura provocano scontri piuttosto che incoraggiare compromessi», op. cit., p. 226; Bobbio, N. afferma che «il referendum, non potendo porre i problemi se non in forma di aut aut, ostacola il compromesso e favorisce lo scontro, e proprio per questo è più adatto a dirimere controversie sui principi che a risolvere conflitti d'interesse», in Il Futuro della Democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Torino, Einaudi, 1984, p. X.Google Scholar

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9 Aubert, J.-F., Switzerland , in Butler, e Ranney, , Referendums, cit., p. 49. La tesi è più ampiamente presentata e discussa da Neidhart, L., Plebiszit und Pluralitäre Demokratie, Bern, Franke, 1970.Google Scholar

10 Questa è una delle indicazioni che emerge dalle esperienze del Nord Europa. Per una ricostruzione della consultazione sulla permanenza del Regno Unito nella CEE, si vedano Kitzinger, U., Diplomacy and Persuasion How Britain Joined the Common Market , London, Thames and Hudson, 1973, Butler, D., Kitzinger, U., The 1975 Referendum, London, The Macmillan Press, 1976; King, A., Britain Says Yes. The 1975 Referendum on the Common Market, Washington, D.C., American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977; in particolare sulle esperienze scandinave si veda Bjorklund, T., The Demand for Referendum: When does it arise and when does it succeed?, in «Scandinavian Political Studies», V (New Series) (1982), n. 3, pp. 237–259.Google Scholar

11 Bobbio, N., op. cit. , p. 41.Google Scholar

12 Butler, D. e Ranney, A., Theory , in Referendums, op. cit. , p. 23.Google Scholar

13 Johnson, N., Types of Referendum , in Ranney, A., (ed.), The Referendum Device , Washington, American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1981, p. 22.Google Scholar

14 Di queste classificazioni ci siamo occupati in un precedente lavoro: Uleri, P.V., Le forme di consultazione diretta. Uno schema per l'analisi comparata , in «Rivista Italiana di Scienza Politica», XI (1981), n. 1, pp. 4790. In questo articolo usiamo l'espressione «consultazione popolare» invece di «consultazione diretta» perché un'accezione letterale dell'aggettivo «diretta» porterebbe ad escludere dal fenomeno studiato quelle consultazioni che prevedono la possibilità che un voto del parlamento eviti la convocazione dell'elettorato. Vi è anche chi ritiene che le consultazioni popolari non sono poi così dirette per il ruolo giocato da partiti, sindacati, mezzi di comunicazione di massa, gruppi d'interesse e d'opinione. Per quanto concerne il termine «consultazione» esso non indica la qualità formale dell'esito della votazione, qualità che costituisce il criterio della distinzione tra voto consultivo e voto imperativo. Si è deliberatamente impiegata un'espressione generica perché importava soprattutto non usare il termine referendum come sinonimo di consultazione popolare in genere. A questa voluta genericità dell'espressione «consultazione popolare» si pone, peraltro, rimedio indicando tre elementi che definiscono il perimetro del fenomeno; vedi più avanti nel testo.Google Scholar

15 Parodi, J.-L., La cinquième République et le systèrne majoritaire , Paris, Bibliothèque de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Thèse de 3° cycle, senza data ma 1972, pp. 123137. Proposte di classificazione e di tipologie ne esistono molte altre sia nella letteratura giuridica che in quella politologica, sia italiana che straniera. La letteratura giuridica italiana è molto ampia, ci limitiamo a segnalare Berretta, P., I poteri di democrazia diretta, in Manuale di Diritto Pubblico, a cura di Amato, G. e Barbera, A., Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 355–374 e l'ampia rassegna di Luciani, M., Giuristi e referendum, in «Diritto e Società», nuova serie, n. 1 (1978), pp. 113–134. Sul Dizionario di Politica, a cura di Bobbio, N., Matteucci, N. e Pasquino, G., Torino, Utet, 1983, si vedano le voci curate da Gemma, G., Plebiscito e Referendum, rispettivamente pp. 814–815 e pp. 963–966.Google Scholar

16 Parodi, op. cit. , p. 125.Google Scholar

17 Ibidem .Google Scholar

18 Ibidem .Google Scholar

19 Smith, G., The Functional Properties of the Referendum , in «European Journal of Political Research», IV (1976), n. 1, pp. 123; dello stesso Autore si veda anche The Referendum and Political Change, in «Government and Opposition», X (1975), n. 3, pp. 294–305.Google Scholar

20 Smith, G., The Functional Properties of the Referendum , cit., p. 6.Google Scholar

21 Ibidem .Google Scholar

22 Butler, e Ranney, , Theory , cit., pp. 2324.Google Scholar

23 Ibidem .Google Scholar

24 Ibidem , p. 23.Google Scholar

25 Butler, D. e Ranney, A., Practice , in Referendums , cit., p. 5.Google Scholar

26 Usiamo deliberatamente le parole con cui Butler e Ranney definiscono la loro categoria di «referendum controllati dal governo». I due politologi sostengono che questa categoria di consultazioni è la più diffusa; vedi Theory, cit., p. 24. La conclusione di questo articolo è diversa. La contrapposizione formale/discrezionale, dove per discrezionale s'intende legibus solutus, rimanda ad una concezione della democrazia politica intesa come insieme di procedure, di ‘regole del gioco’; concezione che non si limita alla democrazia rappresentativa concepita come irriducibilmente contrapposta alla cosiddetta ‘democrazia diretta’, di cui le consultazioni popolari sarebbero la principale espressione, ma che si estende anche al fenomeno delle consultazioni popolari. Una consultazione popolare può essere discrezionale perché ha luogo in un sistema politico non democratico. In sistemi democratici, la discrezionalità di una consultazione può derivare, oltre che dall'assenza di un principio sancito per legge, anche dalla violazione dei principi e delle procedure stabilite. Si veda quanto detto in proposito nelle pagine seguenti, nel paragrafo sul controllo della tipologia, sull'esperienza svizzera, francese, norvegese e svedese. Del caso italiano, in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale, diciamo nella seconda parte del nostro lavoro, qui non pubblicata. Sull'argomento torneremo brevemente in sede di conclusioni.Google Scholar

27 Marradi, A., Concetti e metodi in Scienza Politica , Firenze, Giuntina, 1980, p. 44. Quello citato, è uno dei tre concetti principali del termine ‘classificazione’ sui quali l'Autore si sofferma.Google Scholar

28 Il controllo operato nelle pagine che seguono è ancora un controllo incompleto, che non ha la pretesa di offrire il quadro attuale della situazione. Non solo non è stato possibile un controllo su costituzioni democratiche adottate dopo la prima guerra mondiale, né su costituzioni o statuti a livello subnazionale — pensiamo ai cantoni svizzeri, ai Länder tedeschi, alle regioni italiane, agli stati USA — ma non è stato fatto un controllo completo di tutte le costituzioni democratiche attualmente in vigore. Si tenga altresì presente che in taluni casi può essere indispensabile il controllo delle leggi di attuazione del dettato costituzionale. Si consideri, ad esempio, il caso dell'Austria, la cui costituzione all'art. 46, 1° comma, stabilisce che «La procedura del referendum e dell'iniziativa popolare viene disciplinata con legge federale», e all'art. 41, 2° comma, stabilisce che l'iniziativa popolare «…deve essere presentata dal Governo federale al Consiglio Nazionale per la discussione regolamentare…». Questa iniziativa popolare probabilmente non rientra nel fenomeno delle consultazioni popolari così come abbiamo proposto di definirlo. Si veda quanto scrivono Sully, M.A., Political Parties and Elections in Austria , London, Hurst & Company, 1981, pp. 164172; Pelinka, A., The Nuclear Power Referendum in Austria, in «Electoral Studies», II (1983), 3°, pp. 253–261; Bichlbauer, D., Wimmer, H., Studie zur Volksabstimmung über die friedliche Nutzung der Kernenergie in Österreich aus demokratie-theoretischer und soziologischer Sicht, Research Memorandum, Wien, 1979.Google Scholar

29 Aubert, J.-F., Switzerland, cit., p. 64, nota «a» a tabella 3–2, ma vedi anche tabella 3–1, p. 44. Sul caso svizzero, non occorrerebbe dirlo, la letteratura giuridica, storiografica e politologica è vastissima. Per queste brevi nota-zioni, abbiamo fatto riferimento soprattutto a Aubert, J.-F., Traité de Droit Constitutionnel suisse , Neuchatel, Editions Ides et Calendes, 1967, 2 voll., p. 784, esiste però la nuova edizione aggiornata in 3 voll., 1983; sempre dello stesso Autore, Le referendum populaire, in «Revue de Droit Suisse», XCI (1972), pp. 481–506, Le référendum populaire dans la revision totale de 1872–1874, in «Revue de Droit Suisse», XCIII (1974), 3–4, pp. 409431; Auer, A., Delly, J.-D., Le référendum facuitatif - La théorie à l'épreuve de la réalité, in «Revue de Droit Suisse», XCVIII (1979), pp. 113–138; Hangartner, Y. (a cura di), La Lot fédérale sur les droits politiques, Saint-Gall, Publications de l'Iinstitut suisse de cours administratifs à l'Ecole des Hautes Etudes économiques et sociales de Saint-Gali, 1980; Ossipow, W., Papadopoulos, J., Deux études sur la démocratic directe en Suisse, Genève, Département de Science Politique, 1981; Auer, A., Problèmes fondamentaux de la démocratie suisse, in «Revue de Droit Suisse», CIII (1984), pp. 1–110.Google Scholar

30 Per l'analisi delle esperienze sul ricorso a questa forma dall'anno in cui fu introdotta fino alla seconda guerra mondiale si veda Sigg, O., Die eidgenös-sischen Volksinitiativen 1982–1939 , Bern, Francke Verlag, 1979; per le esperienze del secondo dopoguerra, Werder, H., Die Bedeutung der Volksinitiative in der Nachkriegszeit, Bern, Francke Verlag, 1978.Google Scholar

31 Sugli stati USA, Ranney, A., United States of America , in Referendums , cit., pp. 6786; Lee, E.E., California, ibidem, pp. 87–122; sempre di Lee, E.E., The American Experience, 1778–1978, in The Referendum Device, cit., pp. 46–59; ho potuto consultare, grazie all'Autore, alcune parti del volume di Magleby, D.B., Direct Legislation: Voting on Ballot Propositions in the United States, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1984.Google Scholar

32 Bochel, J. et al., The Referendum Experience - Scotland 1979 , Aberdeen, The University Press, 1981; Barry Jones, J., Wilford, R.A., The Welsh Veto: The Politics of Devolution Campaign in Wales, Glasgow, Studies in Public Policy University of Strathclyde, 1979.Google Scholar

33 Ci limitiamo a riportare il primo comma dell'art. 11 che recita «Art. 11. - Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo durante le sessioni, o su proposta congiunta delle due Assemblee, pubblicata nel Journal officiel, può sottoporre a referendum ogni progetto di legge concernente l'organizzazione dei pubblici poteri, comportante l'approvazione di un accordo della Comunità o tendente ad autorizzare la ratifica di un trattato che, senza essere contrario alla Costituzione, potrebbe avere incidenza sul funzionamento delle istituzioni». Si veda Bortoli, G., Sociologie du référendum dans la France moderne , Paris, LGDJ, Pichon et Durand-Auzias, 1965; e Denquin, J.-M., Réferendum et Plébiscite - Essai de théorie générale, Paris, LGDJ, Pichon et Durand-Auzias, 1976; quattro importanti lavori sono stati pubblicati dalla Fondation Nationale des Sciences Politiques tra il 1960 e il 1965.Google Scholar

34 Lampué, P., Le mode d'élection du Président de la République et la procédure de l'article 11 , in «Chronique Constitutionnelle et Parlamentaire», (1965), pp. 931935.Google Scholar

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36 Ibidem , pp. 653–4.Google Scholar

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39 Cadart, J., Les inconvénients et les dangers plébiscitaire du référendum d'initiative presidentielle et gouvernamentale en France depuis 1958 et les remèdes désiderables , in «Revue International de Droit Comparé», XXVIII (1976), 2, pp. 287 ss.; in generale sulle forme di consultazione popolare nella Va repubblica si veda Murgia, C., Referendum e sistema rappresentativo in Francia, Milano, Giuffrè, 1983, in particolare il cap. 3.Google Scholar

40 De Menthon, F. ( Vers la Quatrième République - Vers la nouvelle Constitution , Paris, Hachette, 1946, p. 37) a proposito delle consultazioni popolari scriveva che «è indispensabile che tutti i casi di referendum siano previsti esattamente dalla Costituzione e inoltre che il presidente della Repubblica non possa aprire la procedura di referendum se non quando il presidente del Consiglio ha la fiducia della Camera dei deputati».Google Scholar

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45 Ranney, A., Regulating the Referendum , in The Referendum Device , cit., p. 89.Google Scholar

46 Specie in riferimento al funzionamento del sistema politico del Regno Unito, vedi, ad esempio, Bogdanor, V., The People & the Party System. The Referendum and the Electoral Reform in British Politics , Cambridge, Cambridge University Press, 1981; Keith-Lucas, B., Summing Up: Referendums for Britain? in The Referendum Device, cit., pp. 171–174 e l'interessante appendice; Finer, , op. cit., pp. 214–224.Google Scholar

47 Johnson, N., op. cit. , p. 20.Google Scholar

48 Ibidem .Google Scholar

49 Si veda l'interessante lavoro di Denquin, J.-M., Référendum et Plébiscite , cit., interamente dedicato all'esperienza francese.Google Scholar

50 Butler, e Ranney, ( Referendums, cit., p. 222) scrivono: «Nella maggior parte delle democrazie … i referendums (sta per consultazioni popolari in genere, n.d.t.) sono indetti con la più ampia discrezionalità da parte dei funzionari eletti — parlamenti e loro governi — con poche eccezioni minori relative ai referendums obbligatori per emendamenti alle Costituzioni e pochi aspetti particolari della legislazione ordinaria».Google Scholar

51 Ranney, A., Regulating the Referendum , cit., p. 98.Google Scholar

52 Bochel, J. et al., The Referendum Experience - Scotland , cit., p. 177.Google Scholar

53 Butler, D., Ranney, A., Referendums , cit., p. 23.Google Scholar